ART. 1
È costituita, nel rispetto del Codice civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460 e del “Codice del Terzo Settore” l’Associazione di Promozione Sociale, denominata “ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI STATISTICI E SOCIALI Ce3S”, in seguito denominata Associazione. La sede dell’associazione è ubicata in Poggio Mirteto, provincia di Rieti, in Via Valle del lago primo tratto snc; eventuali variazioni di sede potranno, in futuro, essere deliberate dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Le modiche dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non costituiscono modifica statutaria.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci. L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
ART. 2 – Finalità e Attività
L’Associazione opera in Italia nel settore dell’assistenza sociale ed esercita in via esclusiva la seguente attività di interesse generale, per il perseguimento esclusivo, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione Ce3s è un’associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di ricerca e solidarietà sociale. L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di ricerca e solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socioeducative e culturali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L’Associazione promuove le Scienze Statistiche e le Scienze Sociali e la loro ampia utilizzazione per affrontare e risolvere i problemi della vita sociale, sanitaria e politica.
A questo scopo si propone come centro di riflessione sulla società contemporanea, quella italiana in particolare, associando ai propri lavori di valutazione, proposta e ricerca anche esponenti del mondo del lavoro, della cultura, del mondo politico e delle pubbliche amministrazioni.
L’Associazione promuove lo sviluppo della ricerca interdisciplinare e, più in generale, lo scambio delle informazioni ed esperienze scientifiche e una sistematica collaborazione tra le diverse discipline secondo proprie indicazioni di lavoro.
A tal fine opera per estendere e rafforzare contatti e collaborazioni fra gli studiosi italiani e quelli di altri paesi, anche in funzione di progetti di ricerca ed altre iniziative aventi per oggetto problematiche mondiali ed europee.
L’Associazione, in particolare, si occupa, seguendo l’art. 5, comma 1 del D. lgs n. 117/2017, di:
1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. g) formazione universitaria e post-universitaria;
3. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
Nei limiti delle previsioni statutarie e per il conseguimento dei fini associativi, l’Associazione potrà compiere, nel rispetto della legge, ogni operazione finanziaria, immobiliare e mobiliare utile e necessaria, stipulare atti e convenzioni con enti pubblici e privati ed usufruire dei contributi dai medesimi erogati e delle altre provvidenze ed agevolazioni di legge.
Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione potrà promuovere la raccolta di fondi mediante l’organizzazione di eventi, di convegni, di seminari, anche utilizzando spazi sportivi, la stampa di periodici e la distribuzione di articoli o di gadgets.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà, e potrà avvalersi dell’ausilio di volontari.
ART. 3 – Patrimonio e mezzi finanziari
1. Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
2. I mezzi finanziari sono costituiti da:
a) quote associative;
b) redditi relativi ai beni di proprietà;
c) ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
d) contributi, donazioni e liberalità corrisposti da parte di amministrazioni pubbliche ed enti privati, da fondazioni, da enti non commerciali e da privati, per lo svolgimento di attività e di progetti connessi agli scopi istituzionali e statutari;
e) ogni altra risorsa che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
– entrate realizzate nello svolgimento delle attività statutarie e compensi per servizi prestati a privati o a enti pubblici e privati anche a seguito di convenzioni.
f) qualunque risorsa o finanziamento non vietati dalla legge.
3. I proventi che derivano dalle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette e gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività previste dal presente statuto.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto a associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità operanti negli stessi ambiti e nelle stesse materie di intervento,sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.4 – Organi
1. Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio direttivo;
– il/la Presidente,
– il Collegio dei Revisori.
2. Il/la Presidente può nominare d’intesa con il Consiglio direttivo un Comitato scientifico.
ART. 5 – I Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell’Associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Associati è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e contenere un’esplicita adesione al presente statuto. In base alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
I Soci dell’Associazione, persone fisiche e persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici, sono distinti nelle seguenti categorie: soci fondatori e soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori.
Soci fondatori sono gli intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione.
Soci effettivi sono le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci fondatori ed effettivi pagano una quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote devono essere pagate anticipatamente.
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 gennaio.
ART. 6 – L’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è convocata ogni anno entro il mese di marzo dal/dalla Presidente dell’Associazione. Approva il bilancio consuntivo; elegge il/la Presidente, elegge da tre a cinque membri del Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente, elegge il collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare, l’assemblea ha, il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
ART. 7 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal/dalla Presidente e da un numero almeno tre e non più di cinque membri. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica.
È eletto dall’Assemblea dei soci
Si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che il/la presidente lo ritenga necessario.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
ART. 8 – Il/la Presidente
Il/la Presidente
– è eletto/a dall’Assemblea dei soci alla quale sottopone al voto l’elezione da tre a cinque membri che faranno parte del Consiglio Direttivo.
– ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, assunte eventualmente anche in attuazione al programma delle iniziative di studio predisposte dal Comitato scientifico;
– adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari nell’interesse dell’Associazione, informandone per la ratifica il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
– convoca e presiede l’Assemblea dei soci;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo: la convocazione deve essere fatta almeno due volte l’anno o in tutti i casi di urgenza e necessità su iniziativa del/della Presidente;
– può delegare alcune sue specifiche funzioni a uno o più consiglieri;
– cura la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi e dei beni di proprietà dell’Associazione, e deve renderne conto ogni anno all’Assemblea con una relazione scritta.
– predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
-Redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
– vigila sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
– determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
– emana i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito da un consigliere delegato dallo stesso.
ART. 9 – Il Collegio dei Revisori
Nei casi previsti dalla legge o quando l’Associazione lo reputi opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
Essi rimangono in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti a esercitare le loro funzioni.
In caso di carenza dell’organo, il Consiglio direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.
Spetta al Collegio dei Revisori il controllo di tutte le operazioni economiche e finanziarie dell’Associazione e l’esame del rendiconto annuale da sottoporsi all’Assemblea dei soci.
Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo per verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ART. 10 – Il Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico ha carattere consultivo e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l’ha nominato d’intesa con il/la Presidente. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza provenienti dal mondo della scienza, della politica, dei media e della società civile. Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell’Associazione che partecipa ai loro lavori.
ART. 11 – Il Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal/dalla Presidente il bilancio (rendiconto economico finanziario) da presentare al Collegio dei Revisori e successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le forme dall’art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all’art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L’Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
ART. 12 – Durata e scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato a maggioranza assoluta dall’assemblea dei soci.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina, qualora necessario, uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente ufficio del Registro del terzo settore.
ART. 13
Per quanto non contemplato nel presente statuto, varranno le disposizioni relative del vigente Codice civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Letto firmato e sottoscritto
